MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 109 del 4 giugno 2025).


Tipo:
CONCORSO
Scadenza:
13 July 2025
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 13 June 2025
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017, n. 124; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il Titolo III; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7, della legge l0 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024 n. 62, recante concernente «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare, l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di disabilita'; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 133, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico», d'ora in avanti denominato «regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n. 247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche' ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalita' per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.» ed, in particolare, l'art. 6, comma 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove e' disposto che all'ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del capo dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base alla rimodulazione delle competenze (ratione materiae) derivante dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto specificato nella tabella allegata; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; Ordina: Art. 1 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025 1. E' indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma riportato nella Tabella B della presente Ordinanza e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.