MINISTERO DELLA CULTURA

Annullamento del decreto 16 maggio 2024 e indizione delle prove di idoneita' finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.


Tipo:
CONCORSO
Scadenza:
26 July 2025
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 May 2025
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IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (d'ora in poi «Codice») e, in particolare, l'art. 182, comma 1-quinquies, ai sensi del quale «Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni (...)»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in particolare, l'art. 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che stabilisce che «Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante la «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 17 gennaio 2024, n. 52, recante «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali» (d'ora in poi «regolamento»), e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'art. 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni»; Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante «Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno 2024, e, in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «In applicazione di quanto previsto dall'art. 182, comma 1-quinquies del Codice possono presentare domanda di partecipazione: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 182 del Codice; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: - le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); - le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali); - diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; - i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331; - le lauree della classe L-1 (Beni culturali); - le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali)»; Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 21 ottobre 2024, rep. 381, recante la nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, di cui all'art. 4, comma 1, del bando sopra citato; Considerata la difformita' dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 maggio 2024, rep. 183, sia con l'art. 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che con il regolamento di cui al decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, in quanto prevede per la partecipazione alla prova il possesso dei titoli di studio ivi indicati non in modo cumulativo bensi' alternativo; Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato al Ministero della cultura, acquisito al prot. n. 3947 del 14 febbraio 2025; Decreta: Art. 1 Annullamento del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183 1. Per i motivi indicati nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21-octies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' annullato d'ufficio in autotutela il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante il bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno 2024, nonche', per l'effetto, di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 21 ottobre 2024, rep. 381, di nomina della commissione esaminatrice.