PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
- Tipo:
- CONCORSO
- Scadenza:
- 08 July 2025
- Fonte:
- Gazzetta Ufficiale n. 36 del 09 May 2025
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35-ter che disciplina il «Portale unico del reclutamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale; Vista la sentenza n. 21777 resa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. I, il 3 dicembre 2024, passata in giudicato, recante l'annullamento dell'art. 16, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 214/1973 nella parte in cui non esclude, con riferimento alla categoria indicata dall'art. 14, comma 1, numero 6, della legge n. 1034 del 1971 (avvocati iscritti all'Albo da otto anni), che il requisito dell'iscrizione all'Albo debba essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2018, e successive modificazioni, recante i criteri e modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1, comma 320; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha inserito all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020, in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della giustizia amministrativa; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento di n. 20 unita' della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale unico del reclutamento-inPA; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024, con il quale il Consiglio di Stato e' stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere, tra l'altro, 52 unita' con qualifica di referendario di Tribunale amministrativo regionale con budget da turn over 2018-2022 e ulteriori n. 9 unita' con budget 2023; Considerato che per la qualifica di referendario di Tribunale amministrativo regionale, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentativita' del genere maschile e' pari al 64,75 per cento, quella del genere femminile e' pari al 35,25 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al trenta per cento; Vista la delibera n. 35 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2024, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 29 gennaio 2025, relativa all'elevazione del numero dei posti del concorso da indire, da quaranta a cinquantuno; Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantuno referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 17 aprile 2024 e del 29 gennaio 2025, mediante le risorse da turn over del personale di magistratura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024 sopra citato; Visto l'Accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data 13 marzo 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa; Visto l'Accordo di designazione del Dipartimento della funzione pubblica quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, stipulato in data 2 aprile 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri nonche' degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. 2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle Universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati che siano stati iscritti al relativo Albo per almeno otto anni anche se non piu' iscritti all'Albo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.