PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno accademico 2023-2024.
- Tipo:
- CONCORSO
- Scadenza:
- 01 May 2025
- Fonte:
- Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 April 2025
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IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge; Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere; Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e gli importi delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, cosi' ripartiti: trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'art. 23, comma 12-bis, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, e in particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro 342.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, pari ad euro 342.000,00, sono inferiori rispetto al fabbisogno per la copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati; Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio secondo criteri di proporzionalita' alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari; Dispone: Art. 1 Oggetto e finalita' del concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno assegnate nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: a) trecento borse di studio dell'importo di 380 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 760 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.