ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Procedura di presentazione della domanda di partecipazione e modalita' di pagamento del relativo contributo di partecipazione alla prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sessione 2024.
- Tipo:
- CONCORSO
- Scadenza:
- 07 May 2025
- Fonte:
- Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 February 2025
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b); Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione dell'IVASS; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2024) con cui e' stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la sessione d'esame 2024; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'art. 65, commi 1, lettera b) e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76; Visto il provvedimento n. 155 del 17 dicembre 2024 di indizione della prova di idoneita' per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024; Dispone: Art. 1 Ammissione alla prova d'esame 1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 2, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it e seguendo le indicazioni ivi riportate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 2. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12,00 del 27 marzo 2025 ed entro il termine delle ore 12,00 del 7 maggio 2025. 3. La data di compilazione della domanda e del suo completamento nei tempi previsti dalla procedura di partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso se non a coloro che hanno completato la procedura. 4. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione. 5. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 6. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.